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Whistleblowing Policy

1. Finalità

Il presente documento ha lo scopo di disciplinare la segnalazione di eventuali violazioni delle disposizioni normative, così come individuate nel D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 recante l’attuazione della direttiva (UE) 2019/1937, che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della nostra Società, da parte di chiunque ne sia venuto a conoscenza nell’ambito del rapporto di lavoro o di collaborazione o, comunque, nel contesto lavorativo come di seguito definito.

In particolare, con la procedura in questione, si intendono illustrare: i canali, le procedure ed i presupposti per effettuare le segnalazioni interne o esterne; le tutele riservate al segnalante, così come le responsabilità in cui lo stesso potrebbe incorrere in caso di segnalazioni rivelatesi false o infondate; le misure previste a protezione delle persone oggetto della segnalazione e degli altri soggetti a vario titolo coinvolti nella segnalazione stessa.

Il presente documento viene redatto in conformità a quanto previsto nel predetto Decreto 24/2023 ed è adottato con Delibera dell’Amministratore Unico del 14/12/2023.

2. Definizioni

Ai termini indicati nel presente documento con l’iniziale maiuscola deve attribuirsi il significato di seguito indicato:

Contesto Lavorativo: il rapporto di lavoro o di collaborazione tra la Persona Segnalante e la Società, presente o passato, nell’ambito del quale, indipendentemente dalla natura dell’attività svolta, la persona acquisisce Informazioni sulle Violazioni e per cui potrebbe subire ritorsioni nel caso di Segnalazione, Divulgazione Pubblica o denuncia alle autorità competenti.

Divulgazione Pubblica: ogni comportamento idoneo a rendere di pubblico dominio Informazioni sulle Violazioni tramite stampa, mezzi elettronici o altri mezzi di diffusione idonei a raggiungere un numero elevato di persone.

Facilitatore: la persona fisica che assiste la Persona Segnalante nel processo di Segnalazione, operante all’interno del medesimo Contesto Lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

Informazioni sulle Violazioni: le informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti Violazioni commesse o che sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell’ambito dell’organizzazione della Società, nonché elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali Violazioni.

Persona Coinvolta: la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione, interna o esterna, ovvero nella Divulgazione Pubblica a cui la Persona Segnalante attribuisce la commissione della Violazione oggetto della Segnalazione o della Divulgazione Pubblica o comunque implicata nella suddetta Violazione.

Persona Incaricata: il soggetto formalmente incaricato dalla Società della gestione del canale di Segnalazione.

Persona Segnalante: la persona fisica che effettua la Segnalazione o la Divulgazione Pubblica di Informazioni sulle Violazioni acquisite nell’ambito del proprio Contesto Lavorativo.

Ritorsione: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione, della Divulgazione Pubblica o della denuncia della Violazione alle autorità e che provoca o può provocare alla Persona Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Segnalazione: la comunicazione di Informazioni sulle Violazioni, scritta o orale, resa secondo i canali di seguito descritti.

Segnalazione interna: la comunicazione, scritta od orale, delle Informazioni sulle Violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui al successivo paragrafo 3.3

Segnalazione esterna: la comunicazione, scritta od orale, delle Informazioni sulle Violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui al successivo paragrafo 3.4 istituito dall’ANAC.

Seguito: l’azione intrapresa dalla Persona Incaricata per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l’esito delle indagini e le eventuali misure adottate.

Violazione: ogni comportamento, atto od omissione, integrante una violazione delle disposizioni normative come di seguito elencate, che leda l’interesse pubblico o l’integrità della pubblica amministrazione o della Società di cui la Persona Segnalante sia venuta a conoscenza nel Contesto Lavorativo e, in particolare:

  • illeciti commessi in violazione della normativa europea e delle relative disposizioni nazionali attuative previste nell’Allegato al D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (Allegato A);
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno che compromettano la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, incluse le violazioni delle norme UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché violazioni di norme in materia di imposta sulle società o meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni comunitarie indicate ai punti precedenti.

3. Campo di applicazione

3.1. Oggetto della Segnalazione

Il presente documento trova applicazione esclusivamente con riferimento alle Persone Segnalanti che effettuano la Segnalazione relative alle Violazioni, di cui siano venuti a conoscenza nel Contesto Lavorativo.
Il presente documento non si applica alle:

  • contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della Persona Segnalante o del soggetto che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro;
  • alle segnalazioni di violazioni già disciplinate da normative settoriali (tra cui quelle in materia di terrorismo, tutela dell’ambiente, servizi finanziari);
  • alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell’Unione Europea.

3.2. Contenuto della Segnalazione

La Segnalazione deve contenere Informazioni sulle Violazioni circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.
In particolare, la Segnalazione deve essere effettuata mediante la compilazione del modulo ivi allegato (Allegato B) recante i seguenti elementi:

  • descrizione del fatto con indicazione delle circostanze di tempo e luogo in cui si è verificato il fatto oggetto di Segnalazione;
  • descrizione delle modalità e delle circostanze in cui la Persona Segnalante sia venuta a conoscenza del fatto oggetto di Segnalazione;
  • se conosciute, generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto o i soggetti che la Persona Segnalante indica aver posto in essere i fatti segnalati (dati anagrafici e/o ogni altro elemento idoneo all’identificazione);
  • indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto della Segnalazione, precisandone le generalità;
  • eventuali documenti o ogni altra informazione che possano fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

La Segnalazione non potrà essere anonima; quindi eventuali Segnalazioni anonime non verranno prese in considerazione. In tal senso, le generalità del Segnalante (nome, cognome e data di nascita) nonché un recapito cui comunicare eventuali aggiornamenti dovranno essere fornite alla Persona Incaricata con le modalità di cui al punto 3.3. che segue.
Inoltre, saranno archiviate senza Seguito anche le Segnalazioni non circostanziate ovvero quelle che, in base alla descrizione dei fatti e alle informazioni fornite dalla Persona Segnalante, non consentano di ottenere un quadro sufficientemente dettagliato e tale da permettere ulteriori approfondimenti per accertarne la fondatezza, nonché quelle manifestamente infondate.

3.3. Modalità della Segnalazione Interna

La Società ha attivato un apposito canale di segnalazione, che garantisce la riservatezza dell’identità della Persona Segnalante, della Persona Coinvolta, delle altre persone comunque menzionate nella Segnalazione, del contenuto della Segnalazione stessa e della relativa documentazione. Pertanto, la Persona Segnalante che intenda effettuare una Segnalazione di Informazioni sulla Violazione di cui sia venuta a conoscenza nel Contesto Lavorativo, potrà farlo con le seguenti modalità:

  • in forma scritta analogica attraverso il ricorso a lettere raccomandate: la Segnalazione deve essere inserita in due buste chiuse, includendo, nella prima, i dati identificativi del Segnalante (nome, cognome, luogo e data di nascita) nonché un recapito cui comunicare i successivi aggiornamenti, unitamente a un documento di identità; nella seconda, l’oggetto della Segnalazione compilando il modulo di cui al punto 3.2; entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta riportando, all’esterno, la dicitura “Riservata al gestore della segnalazione”; o
  • in forma orale attraverso la linea telefonica corrispondente al numero 3285491095. La conversazione deve essere documentata dalla Persona Incaricata mediante un resoconto dettagliato recante le generalità del Segnalante (nome, cognome, luogo e data di nascita), un recapito cui comunicare i successivi aggiornamenti nonché la compilazione del modulo di cui al punto 3.2 ed il cui contenuto deve essere controfirmato dalla Persona Segnalante, previa verifica ed eventuale rettifica. Del resoconto sottoscritto deve essere fornita copia alla Persona Segnalante;
  • in forma orale, su richiesta della Persona Segnalante, mediante un incontro diretto con la Persona Incaricata, da tenersi entro 15 giorni, di cui ne verrà redatto processo verbale recante le generalità della Persona Segnalante (nome, cognome, luogo e data di nascita), un recapito cui comunicare i successivi aggiornamenti nonché la compilazione del modulo di cui al punto 3.2. Del verbale sottoscritto deve essere fornita copia alla Persona Segnalante.

La scelta tra la modalità attraverso la quale effettuare la Segnalazione tra quella scritta od orale, come sopra dettagliato, è rimessa alla Persona Segnalante.
Una volta ricevuta la Segnalazione, questa sarà oggetto di analisi e di verifica dei fatti ivi indicati a cura della Persona Incaricata, la quale:

  1. adotterà tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza della Persona Segnalante, di eventuali Persone Coinvolte, della Segnalazione e delle Informazioni sulla Violazione ivi contenute;
  2. rilascerà alla Persona Segnalante un avviso di ricevimento della Segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione;
  3. in caso di richiesta di incontro, fisserà lo stesso entro 30 giorni dal ricevimento della Segnalazione;
  4. si attiverà per verificare l’oggetto, la veridicità e la gravità della Segnalazione ricevuta anche richiedendo per iscritto ulteriori integrazioni alla Persona Segnalante, le quali verranno a loro volta registrate o verbalizzate per iscritto;
  5. entro 3 mesi dalla data dell’avviso di ricevimento di cui al punto 2., informerà la Persona Segnalante del Seguito che è stato dato o che si intende dare alla Segnalazione.

3.4. Modalità della Segnalazione Esterna

La Persona Segnalante può effettuare altresì una segnalazione tramite il canale istituito dall’ANAC secondo le modalità indicate nel Regolamento adottato dall’ANAC con Delibera n. 301 del 12 luglio 2023.
La Segnalazione esterna potrà avvenire qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

  • il canale interno è stato attivato in modo non conforme alle prescrizioni di Legge;
  • la Persona Segnalante ha già effettuato una Segnalazione alla Società ai sensi di quanto sopra descritto (“Segnalazione interna”) e la stessa non ha avuto Seguito;
  • la Persona Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace Seguito, ovvero che la stessa Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
  • la Persona Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

In assenza di almeno una delle condizioni di cui sopra, il Segnalante non potrà attivare il canale di Segnalazione esterna.

Come il canale di Segnalazione interno, anche quello esterno attivato dall'ANAC garantisce la riservatezza dell’identità del Segnalante, della Persona Coinvolta, delle altre persone comunque menzionate nella Segnalazione, del contenuto della Segnalazione stessa e della relativa documentazione.

Le Segnalazioni esterne possono essere effettuate mediante i canali appositamente predisposti, ovvero:

  • la piattaforma digitale sul sito istituzionale dell'ANAC, cliccando sul link della pagina dedicata, si accede al servizio “whistleblowing” (https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing);
  • segnalazioni orali;
  • incontri diretti fissati entro un tempo ragionevole.

La Segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall’ANAC è trasmessa a quest’ultima, entro 7 giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla Persona Segnalante.

La persona designata dall’ANAC per la gestione del canale di Segnalazione esterna:

  1. darà avviso alla Persona Segnalante del ricevimento della Segnalazione esterna entro 7 giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria della Persona Segnalante ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l’avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità della Persona Segnalante;
  2. manterrà le interlocuzioni con la Persona Segnalante e richiede a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
  3. svolgerà l'istruttoria necessaria a dare seguito alla Segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
  4. darà riscontro alla Persona Segnalante entro 3 mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della Segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento;
  5. comunicherà alla Persona Segnalante l’esito finale, che può consistere anche nell’archiviazione o nella trasmissione alle autorità competenti o in una raccomandazione o in una sanzione amministrativa.

L’ANAC dispone, inoltre, l'invio delle Segnalazioni aventi ad oggetto Informazioni sulle Violazioni che non rientrano nella propria competenza alla competente autorità amministrativa o giudiziaria, ivi comprese le istituzioni, gli organi o gli organismi dell’Unione Europea, e dà contestuale avviso alla Persona Segnalante dell’avvenuto rinvio.

4. Obblighi di riservatezza sulle Segnalazioni e sull'identità della Persona Segnalante - Tutela dei dati personali

Le Segnalazioni ed i dati della Persona Segnalante saranno raccolti e trattati unicamente dalla Persona Incaricata alla gestione del canale di Segnalazione, debitamente nominata quale soggetto autorizzato al trattamento ai sensi della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali.

Le Segnalazioni ed i dati della Persona Segnalante, inoltre, potranno essere comunicati unicamente ai soggetti coinvolti nella gestione della Segnalazione, sia essi dipendenti della Società o consulenti e professionisti esterni di cui la Società si avvale, nel rispetto delle previsioni di legge in materia di tutela dei dati personali.

L’identità della Persona Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, non potranno essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa, a soggetti diversi da quelli sopra indicati. È fatta salva la comunicazione ad enti pubblici ed alle pubbliche autorità (ivi incluse quelle amministrative, giudiziarie e di pubblica sicurezza), qualora ne ricorrano i presupposti o la comunicazione sia necessaria per adempiere ad un ordine dell’autorità stessa ovvero ad un obbligo di legge.

noltre, l’identità della Persona Segnalante non potrà essere rivelata neanche nell’ambito dei procedimenti disciplinari che dovessero scaturire dalla Segnalazione, qualora la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Ove, invece, la contestazione disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell’identità della Persona Segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della Persona Segnalante alla rivelazione della propria identità da fornire alla Società mediante sottoscrizione di specifica dichiarazione (Allegato C).

In ogni caso, prima dell’invio della Segnalazione, la Persona Segnalante riceverà idonea informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2018/679 – Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali ed i suoi dati saranno trattati nel rispetto della relativa normativa. In particolare, tale informativa (Allegato D) verrà consegnata dalla Persona Incaricata al momento della Segnalazione.

5. Protezione della Persona Segnalante

5.1. Soggetti protetti e Condizioni per la protezione

La Persona Segnalante verrà tutelata dalla Società, in osservanza alle disposizioni del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

Sono, beneficiari delle tutele previste dal presente documento le seguenti categorie di soggetti:

  • dipendenti della Società, anche in prova e ivi inclusi i lavoratori il cui rapporto è disciplinato dal D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e successive modifiche o dall’art. 54-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96 e successive modifiche;
  • lavoratori autonomi, collaboratori coordinati e continuativi e collaboratori etero- organizzati con cui la Società intrattiene o ha intrattenuto rapporti di collaborazione ai sensi degli artt. 409 c.p.c. e 2, D.L. 15 giugno 2015, n. 81 e successive modifiche;
  • liberi professionisti e consulenti della Società;
  • volontari e tirocinanti, retribuiti o non, operanti presso la Società;
  • soggetti non ancora assunti dalla Società che abbiano appreso le Informazioni sulle Violazioni durante il processo di selezione o in altre fasi contrattuali.

Le tutele previste in favore della Persona Segnalante si applicano altresì:

  • quando il rapporto non sia ancora iniziato, se le Informazioni sulla Violazione siano state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
  • durante il periodo di prova;
  • successivamente allo scioglimento del rapporto, se le Informazioni sulla Violazione siano state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Tale protezione sarà garantita a condizione che:

  • al momento della Segnalazione, la Persona Segnalante abbia il fondato motivo di ritenere che le Informazioni sulle Violazioni siano vere e che tale veridicità sia riconoscibile;
  • la Segnalazione sia stata effettuata nel rispetto di quanto previsto al precedente paragrafo 3.

Infine, le tutele riconosciute alla Persona Segnalante sono estese altresì:

  • ai Facilitatori;
  • alle persone del medesimo Contesto Lavorativo della Persona Segnalante o che sono legate ad essa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
  • ai colleghi di lavoro della Persona Segnalante che lavorano nel medesimo Contesto Lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente.

5.2. Divieto di ritorsione

Ricorrendo le condizioni di cui al precedente paragrafo 5.1, la Società garantirà la tutela della Persona Segnalante da qualsivoglia forma di Ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta, con ciò intendendosi ogni comportamento, atto o omissione rivolto ai danni della Persona Segnalante in ragione della Segnalazione.
La Persona Segnalante che ritenga di aver subito una Ritorsione, anche tentata o minacciata, come conseguenza di una Segnalazione, Divulgazione, denuncia lo comunica all’ANAC che procede ai necessari accertamenti e adotta i conseguenti provvedimenti.
Eventuali azioni ritorsive o discriminatorie nei confronti della Persona Segnalante saranno severamente perseguite dalla Società e potranno esporre il soggetto che le ha poste in essere, oltre che alle conseguenze di legge (ivi incluso il risarcimento dei danni e le sanzioni amministrative previste), a sanzioni disciplinari, sulla base di quanto previsto dal CCNL applicato dalla Società. Inoltre, eventuali sanzioni e responsabilità risarcitorie o indennitarie in cui la Società dovesse incorrere in conseguenza di tali azioni ritorsive o discriminatorie saranno imputate al soggetto che le ha poste in essere.

5.3. Rinunce e transazioni

Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dalla presente procedura e dal D.Lgs. 24/2023 non sono valide salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all’art. 2113, comma 4, del Codice Civile (es. Ispettorato Territoriale del Lavoro, Commissione di Certificazione, Sede Sindacale, etc.).

6. Responsabilità della Persona Segnalante

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità civile e penale della Persona Segnalante nell’ipotesi di Segnalazione falsa, calunniosa o diffamatoria, nonché l’applicazione delle relative sanzioni previste dalla legge.

Sono, altresì, fonte di responsabilità, in sede disciplinare e, ricorrendone i presupposti, nelle altre sedi competenti, eventuali forme di abuso del presente documento, quali le Segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare gli altri, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione del diritto di effettuare la Segnalazione.

Peraltro, nessuna protezione sarà garantita nel caso in cui sia accertata, anche solo con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della Persona Segnalante per i reati di diffamazione o calunnia o la sua responsabilità civile per dolo o colpa grave. Inoltre, il comportamento della Persona Segnalante rileverà anche sul piano disciplinare sulla base di quanto previsto dalla legge e dal CCNL applicato dalla Società.

Infine, la Persona Segnalante non è chiamata a rispondere né penalmente, né in sede civile e amministrativa nel caso di:

  • rivelazione e utilizzazione del segreto d’ufficio (art. 326 c.p.);
  • rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.);
  • rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.);
  • violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.);
  • violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d’autore;
  • violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali;
  • rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.

La predetta limitazione di responsabilità opera in presenza delle due seguenti condizioni:

  1. al momento della rivelazione o della diffusione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per svelare la violazione oggetto di segnalazione;
  2. la Segnalazione sia effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal Decreto 24/2023 per beneficiare della tutela contro le ritorsioni (fondati motivi per ritenere veritieri i fatti segnalati, la violazione sia tra quelle segnalabili e siano rispettate le modalità e le condizioni di accesso alla Segnalazione).

7. Conseguenze della Segnalazione per la Persona Coinvolta

Qualora ritenga fondata la Segnalazione, senza pregiudizio per ogni altro rimedio e facoltà di legge, la Società potrà avviare nei confronti della Persona Coinvolta, un procedimento disciplinare ai sensi del CCNL applicato da essa applicato.
Inoltre, la Società potrà comunicare i fatti oggetto della Segnalazione alle autorità competenti, sporgendo denunce, querele, promuovendo azioni giudiziarie e quant’altro.

8. Decorrenza e pubblicità

Il presente documento entra in vigore dal 17 dicembre 2023.

Al fine di garantire la conoscibilità del canale, delle procedure e dei presupposti per effettuare le Segnalazioni, il presente documento viene esposto, in copia cartacea, nella bacheca aziendale nonché in formato elettronico nella sezione apposita “Whistleblowing” del sito internet della Società.

   Allegato A: Allegato del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24

   Allegato B: Modulo per la segnalazione

   Allegato C: Consenso alla rivelazione dell’identità

   Allegato D: Informativa Privacy

19 December 2023